Ai sensi dell’articolo 4, comma 13, della legge 11.01.2018, n. 3, sono stati istituiti i seguenti albi professionali:
– Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
– Tecnico audiometrista
– Tecnico adioprotesista
– Tecnico ortopedico
– Dietista
– Tecnico di neurofisiopatologia
– Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
– Igienista dentale
– Fisioterapista
– Logopedista
– Podologo
– Ortottista e assistente di oftalmologia
– Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
– Tecnico della riabilitazione psichiatrica
– Terapista occupazionale
– Educatore professionale
– Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Per l’esercizio di ciascuna delle professionali sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale.
l’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 43/2006 e ss.mm.ii.
La domanda di iscrizione deve essere presentata unicamente per via telematica accedendo al link https://iscrizioni.alboweb.net/
La mancata iscrizione al corrispondente albo integra il reato di cui all’art. 348 del c.p. “Abusivo esercizio di una professione”, oltre a produrre effetti giuridici sul rapporto di lavoro con l’Azienda.
Ultimo aggiornamento 2 Settembre 2020 alle 10:01