DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) – TESTAMENTO BIOLOGICO
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, consentono ad ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, di manifestare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, esprimendo il proprio consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, compresi la nutrizione e l’idratazione artificiale.
Le DAT sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere
- adeguatamente informate sulle conseguenze delle proprie scelte
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- atto pubblico
- scrittura privata autenticata
- scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano la redazione delle DAT, queste possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Nomina del fiduciario
La Legge 219/2017 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. Il fiduciario rappresenta l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT; tuttavia le stesse possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso in accordo con il fiduciario qualora:
- esse appaiano palesemente incongrue
- non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- sussistano terapie, non prevedibili all’atto della redazione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
OPUSCOLO
Ministero della Salute
Regione Piemonte