La Regione Piemonte con DGR n. 23-6689 del 29 marzo 2018 ha prorogato sino al 31/03/2019 la validit delle attestazioni rilasciate sulla base delle autocertificazioni rese dai cittadini, con riguardo alle categorie di esenzione E01 (soggetto con meno di 6 anni o pi di 65 anno con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro) E03 (soggetto titolare [o a carico di altro soggetto titolare] di assegno [ex pensione] sociale) E04 (soggetto titolare [o a carico di altro soggetto titolare] di pensione al minimo con pi di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,31 euro per ogni figlio a carico) E05 (esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di et).
Stante lestrema variabilit della condizione, NON E PROROGATA la validit degli attestati di esenzione E02 (soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupato con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriore 516,46 euro per ogni figlio a carico), per cui i soggetti che si troveranno nella condizione di riferimento dovranno rivolgersi al Distretto del proprio ambito territoriale per il rinnovo del certificato.
Si sottolinea che la validit degli attestati dei soggetti che allesito dei controlli effettuati sulle autodichiarazioni rese sino al 31.12.2016 sono stati oggetto di verifica negativa, non da considerarsi prorogata.
Resta fermo, comunque, che lassistito sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dellattestazione di esenzione, allatto della prescrizione, qualora si siano modificare le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena lapplicazione delle sanzioni, anche penali previste in merito dalla Legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge.
In ogni caso responsabilit dello stesso assistito comunicare tempestivamente allAzienda Sanitaria Locale la perdita del diritto allesenzione, pena lapplicazione delle sanzioni, anche penali, previste.
Resta, parimenti, ovvio che il contenuto di tali autocertificazioni sar oggetto di controlli nel prossimo periodo e, quindi, si giunger alla cancellazione degli elenchi degli esenti ove si riscontri una verifica negativa.
Ultimo aggiornamento 2 Settembre 2020 alle 10:00