Riferimento normativo: Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Contenuti dell’obbligo: Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:
1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);
2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);
3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;
4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);
5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)
Aggiornamento: Tempestivo
Strutture responsabili della pubblicazione e dell’inserimento del dato:
ASL VCO non rientra tra:
a) gli «enti locali»: gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
b) gli «enti competenti»: gli enti cui alla lettera a) , nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare
i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all’articolo 3 -bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall’ordiname
Ultimo aggiornamento 7 Giugno 2024 alle 13:05